Art. 7.
(Risorse per l'organizzazione dei corsi di educazione alla sessualità).

      1. Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di educazione alla sessualità, di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, cui si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Per gli anni successivi al 2009 la somma da destinare al suddetto fondo è stabilita con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      3. La dotazione del fondo di cui al comma 2 è ripartita dal Ministero della pubblica istruzione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      4. Gli istituti scolastici inviano il bilancio economico preventivo per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 agli appositi uffici organizzati presso gli uffici scolastici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali provvedono ad avanzare la richiesta di finanziamento complessiva regionale o della provincia autonoma al fondo istituito ai sensi del comma 1.
      5. Le somme spese in eccesso rispetto al bilancio economico preventivo presentato ai sensi del comma 4 restano a carico dell'istituto scolastico.